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della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
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Roma, 30
settembre 2016
Circolare n. 165/2016
Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori sociali
– Fondo di integrazione salariale – Chiarimenti sul campo di applicazione – Circolare INPS n. 176 del 9.9.2016.
L’INPS
ha fornito chiarimenti sul campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale istituito dall’1 gennaio scorso dal
Jobs Act (d.lgvo n. 148/2015) per i datori di lavoro con oltre 5
dipendenti non destinatari degli ammortizzatori sociali tradizionali. In
particolare è stato precisato che sono soggetti al Fondo, oltre le aziende con
oltre 5 dipendenti inquadrate previdenzialmente nel
terziario nonché le imprese di logistica tra 6 e 50 dipendenti, “tutti i datori di lavoro, anche non
organizzati in forma di impresa, che occupano più di 5 dipendenti” come le
associazioni di categoria.
L’INPS
ha inoltre precisato che le aziende con oltre 5 e fino a 15 dipendenti (compresi
i dirigenti) nonché i datori di lavoro non imprenditori anche di maggiori dimensioni
dovranno effettuare il primo versamento dei contributi al Fondo entro il 16
novembre p.v., mentre gli arretrati relativi al periodo gennaio/settembre 2016 dovranno
essere versati entro il 16 dicembre p.v..
Si
rammenta che i contributi da versare al Fondo in questione, da calcolare sul
monte salari dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), sono pari allo
0,45% (di cui lo 0,30% a carico del datore di lavoro e lo 0,15% a carico dei
lavoratori) per i datori di lavoro con oltre 5 e fino a 15 dipendenti, mentre
per i datori di lavoro che occupano oltre 15 dipendenti sono pari allo 0,65%
(di cui lo 0,43% a carico del datore di lavoro e lo 0,22% a carico dei lavoratori).
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn.82/2016 e 25/2016
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
INPS
Direzione Centrale Prestazioni
a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Posizione Assicurativa
Direzione Centrale Organizzazione
Destinatari omessi
Roma, 09/09/2016
Circolare n. 176
OGGETTO: Fondo di integrazione salariale. Decreto
interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016 di adeguamento della disciplina
del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del Decreto legislativo n.
148 del 14 settembre 2015. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Sommario: con la presente
circolare s’illustra la disciplina del Fondo di integrazione salariale di cui
al D.I. n 94343/2016 di adeguamento del Fondo di
solidarietà residuale alle disposizioni del D.lgs n.
148/2015. Il Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assicura una tutela in
costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano
mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi
dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non
hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali a norma dell’art. 26 o fondi
di solidarietà bilaterali alternativi a norma dell’art. 27 del citato D.lgs n. 148/2015.
1. Quadro normativo
2. Ambito di applicazione
2.1 Datori di lavoro destinatari
2.2 Requisito dimensionale del
datore di lavoro
3 Destinatari
del Fondo di integrazione salariale
4 Nozione
di unità produttiva
5
Prestazioni
5.1 Assegno di solidarietà
5.2 Assegno ordinario
5.3 Misura delle prestazioni
5.4 Durata massima complessiva della
prestazione
5.5 Autorizzazioni, pagamenti e rimborsi
delle prestazioni
5.6 Contribuzione correlata
6 Finanziamento delle prestazioni
7 Adempimenti procedurali
7.1 Codifica Aziende
7.2 Contributo ordinario. Modalità di
compilazione del flusso Uniemens
8 Amministrazione del Fondo integrazione
salariale
9 Equilibrio finanziario dei fondi
10 Monitoraggio della spesa
11 Ricorsi amministrativi
12 Istruzioni
contabili
1. Quadro
normativo.
L’articolo 3, c.
19 della legge n. 92/2012 prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
l’attivazione di un Fondo di solidarietà residuale volto a tutelare, in
costanza di rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle
imprese – con più di quindici dipendenti – appartenenti ai settori, tipologie e
classi dimensionali non rientranti nel campo di applicazione della normativa in
materia d'integrazione salariale, laddove non fossero stati stipulati accordi
collettivi volti all’attivazione di fondi di solidarietà bilaterali o fondi di
solidarietà bilaterali alternativi di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 14
dell’art. 3 della citata legge.
Pertanto, con il
decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 è stato istituito,
presso l’INPS, il suddetto Fondo residuale. Le relative disposizioni
amministrative sono state emanate dall’Istituto con apposite circolari e
messaggi, i cui estremi sono di seguito riportati: circolare n. 100/2014,
circolare n. 79/2015, messaggio n. 6897/2014, messaggio n. 8673/2014 e, da
ultimo, il messaggio n. 7637/2015 in ordine all’operatività dello stesso.
Ciò premesso, si
evidenzia che il D.lgs n. 148/2015, recante
disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, entrato in vigore il 24 settembre
2015, ha previsto, all’art. 28, c. 4, che la disciplina del Fondo residuale,
istituito con D.I. n. 79141/2014, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, sia adeguata alle disposizioni del medesimo Decreto legislativo.
Conseguentemente,
a norma dell’art. 29, il Fondo residuale a decorrere sempre dal 1° gennaio 2016
assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale e risultano ad esso
applicabili, in aggiunta alle norme disciplinanti il Fondo residuale, altresì
le previsioni di cui all’art. 29 del D.lgs n.
148/2015.
Si sottolinea, a
tal proposito, che ai sensi dell’art. 46, c. 2, sempre a decorrere dal 1°
gennaio 2016, sono abrogati i commi 20, 20-bis e 21 dell’art. 3, della legge n. 92/2012 ed è abrogato,
altresì, il decreto istitutivo del Fondo di solidarietà residuale n. 79141/2014.
Con Decreto n.
94343 del 3 febbraio 2016, pubblicato in G.U. n. 74 del 30/03/2016, ed entrato
in vigore il 14/04/2016, il Fondo di solidarietà residuale è stato adeguato, a
decorrere dal 1 gennaio 2016, alle disposizioni del D.lgs
148/2015 e ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale.
Risulta evidente
come, nel nuovo impianto normativo, il Fondo di integrazione salariale
prosegue, pertanto, la medesima funzione del Fondo residuale, del quale eredita
la gestione, continuando a rappresentare l’unico modello di Fondo di
solidarietà obbligatorio per legge che prescinde da un accordo costitutivo
delle parti sociali rappresentative, ricomprendendo nel proprio campo di
applicazione tutti i datori di lavoro che non sono soggetti alla disciplina
della cassa integrazioni guadagni ordinaria e
straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati
stipulati accordi volti all’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale
di cui all’art. 26, ovvero a un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo di
cui all’art. 27 del D.lgs 148/2015.
Con circ. n.
22/2016 e con messaggio n. 1986/2016 sono state fornite le prime indicazioni in
merito all’operatività del Fondo di integrazione salariale in attesa del
completamento dell’iter
amministrativo relativo all’adozione del Decreto interministeriale di
adeguamento di cui al citato articolo 28, c. 4, nonché le modalità di
presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo.
Sono state fornite, altresì, con messaggi n. 306/ 2016 e n. 548/2016, le prime
indicazioni in merito alle aliquote di finanziamento delle prestazioni
ordinarie erogate dal Fondo di cui si tratta ed alcune precisazioni in
riferimento al computo della media occupazionale.
Con la presente
circolare si illustra la disciplina del Fondo di integrazione salariale così
come delineata dalle disposizioni su richiamate.
2. Ambito di
applicazione
2.1 Datori di
lavoro destinatari
L’art. 26, c. 7,
del D.lgs 148/2015 sancisce l’obbligatorietà dell’istituzione
dei Fondi di solidarietà per tutti i datori di lavoro appartenenti a settori,
tipologie e classi dimensionali esclusi dall’ambito di applicazione della cassa
integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria e che occupano mediamente
più di cinque dipendenti, innovando l’ambito di applicazione della disciplina
dei Fondi rispetto al previgente sistema normativo, nel quale l’ambito di
applicazione era riferito a imprese con più di quindici dipendenti.
Ai fini del
raggiungimento della suddetta soglia dimensionale vengono computati anche gli
apprendisti, come esplicitato più compiutamente nel paragrafo successivo della
presente circolare.
Le innovazioni di
cui sopra, conseguentemente, comportano un ampliamento della platea dei
beneficiari delle tutele offerte dal Fondo di integrazione salariale, che
ricomprende nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro – anche
non organizzati in forma di impresa - che occupano mediamente più di cinque
dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori
nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi volti all’attivazione di
un Fondo di solidarietà bilaterale di cui all’art. 26, ovvero a un Fondo di
solidarietà bilaterale alternativo di cui all’art. 27 (art. 2, c. 1, D.I. n. 94343/2016).
Regime
intertemporale di applicazione del FIS Con le note prot. n. 203 del 14 gennaio 2016 e prot.
n. 998 del 18 gennaio 2016 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
ha precisato che possono accedere alle prestazioni del Fondo di Integrazione
Salariale (circ. INPS n. 22/2016) a decorrere: ·
dal 1 gennaio 2016 le imprese che risultavano già
iscritte al Fondo residuale per eventi di sospensione o riduzione di attività
lavorativa intervenuti dal 1 gennaio 2016; ·
dal 14 aprile 2016 (data di entrata in vigore del
decreto interministeriale) i datori di lavoro con più di quindici dipendenti
non iscritti al Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa
(circ. n. 100/2014) per eventi intervenuti dal 30 marzo 2016; ·
dal 1 luglio 2016: i datori di lavoro che occupano
mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti per eventi intervenuti
dalla medesima data (art. 29 c. 11, D.lgs
148/2015). |
I fondi già
istituiti alla data di entrata in vigore del D.lgs n.
148/2015, sulla base della previgente normativa, per il perseguimento delle
finalità ora previste dall’art. 26, c. 1, del D.lgs
148/2015 (assicurare tutele a sostegno del reddito in costanza di rapporto di
lavoro), a norma del successivo comma 8 dell’art. 26 dovevano adeguarsi –
mediante accordo delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale - alle disposizioni
del citato art. 26, c. 7, entro il 31 dicembre 2015. In mancanza di tale
accordo, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più
di cinque dipendenti, sarebbero confluiti, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel
Fondo di integrazione salariale.
In condivisione
con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con circ. n. 201/2015, è
stato specificato che tale adeguamento non è necessario per i Fondi che già
individuano tra i destinatari della propria disciplina i datori di lavoro che
occupano mediamente più di cinque dipendenti, in conformità alla nuova
normativa.
Ad oggi risulta
che tutti i fondi bilaterali già costituiti ai sensi della legge n. 92/2012 si
siano adeguati alle disposizioni dell’art. 26, c. 7 del D.lgs
n. 148/2015.
L’art. 2, c. 4, del
D.I. n. 94343/2016, in applicazione dell’art. 28, c.
2, del D.lgs 148/2015, disciplina l’eventualità in
cui gli accordi di cui all’art. 26 del D.lgs
148/2015, avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e
classi dimensionali già coperte dal Fondo di integrazione salariale. In tale
eventualità, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del
relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di
integrazione salariale, ma i contributi già versati o dovuti restano acquisiti
al Fondo di integrazione salariale. Sono naturalmente fatte salve le gestioni a
stralcio delle prestazioni già deliberate.
Inoltre, il
Comitato amministratore del Fondo, sulla base delle stime effettuate dall'INPS,
può proporre ai Ministeri vigilanti il mantenimento, in capo ai datori di
lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di
contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate,
determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 35 del citato D.lgs n. 148/2015.
A norma dell’art.
28, c. 2, del D.lgs n. 148/2015, i fondi così
costituiti devono prevedere un’aliquota di finanziamento almeno pari allo 0,45
per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali e garantire
l’assegno ordinario di cui all’art. 30 del medesimo decreto.
Infine, ai sensi
dell’art. 27, c. 4, del D.lgs n. 148/2015, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, sarebbero dovuti confluire nel Fondo di
integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque
dipendenti appartenenti a fondi costituiti ai sensi dell’art. 3, c. 14, della
legge 92/1012 che non hanno ottemperato all’obbligo di adeguamento di cui ai
commi 3 e 5, lett. a) del medesimo art. 27 in materia
di prestazioni ed aliquota contributiva entro il 31 dicembre 2015. Tali ultimi
commi prevedono, con specifico riferimento ai settori dell’artigianato e della
somministrazione di lavoro, che i fondi devono assicurare almeno una tra le
prestazioni di assegno ordinario o assegno di solidarietà di cui agli artt. 30
e 31 del D.lgs 148/2015 e un’aliquota complessiva di
contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0, 45 per cento
della retribuzione imponibile previdenziale. In caso di confluenza nel Fondo di
integrazione salariale, i datori di lavoro rientranti nei citati settori
possono richiedere le prestazioni per gli eventi di sospensione o riduzione del
lavoro verificatisi a decorrere dal 1° Luglio 2016.
Con accordi del 25
novembre 2015 e del 10 dicembre 2015 i fondi di solidarietà bilaterali,
rispettivamente, dei lavoratori in somministrazione e dell’Artigianato si sono
adeguati alle disposizioni del D.lgs n. 148/2015.
Ciò premesso, non
rientrano, ad oggi, nel campo di applicazione del Fondo: a) i
settori nell’ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà
per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 26, c. 1, del D.lgs n. 148/2015. Nello specifico: ·
settore del personale dipendente dalle imprese
assicuratrici e delle società di assistenza; ·
settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e
delle società del Gruppo Poste italiane; ·
settore del personale delle Società del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane; ·
settore del personale dipendente da aziende del credito
cooperativo; ·
settore del personale dipendente di aziende del settore
del credito; ·
settore dei servizi della riscossione dei tributi
erariali; ·
settore marittimo – SOLIMARE; ·
settore trasporto pubblico; ·
settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti
Italiani b) i
settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali
alternativi di cui all’art. 27 del D.lgs citato: ·
settore dell’artigianato; ·
settore della somministrazione di lavoro; c)
le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni
ordinaria o straordinaria, come individuate nella circ. n. 197/2015 e nelle
circ. n. 24/2015 e n. 30/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. |
Precisazioni
ambito di applicazione Con specifico
riferimento alle caratteristiche (codice statistico contributivo, codice di
autorizzazione e codice Ateco2007) delle aziende rientranti nella disciplina
del Fondo di solidarietà residuale – che, come detto, ha assunto la
denominazione di Fondo di integrazione salariale – si rammenta che una elencazione
delle stesse era stata esposta in una apposita tabella allegata al messaggio
n. 8673/2014. Alla presente circolare è allegata una nuova tabella (all.1) in
sostituzione della precedente. Si evidenzia, in
particolare, che, rispetto al Fondo residuale, l’ambito di applicazione è
stato esteso a tutti i datori di lavoro. Pertanto, risulta non più attuale la
seconda tabella allegata al messaggio n. 8673/2014 contenente elencazione di
codici Ateco2007 che determinavano l’esclusione dal Fondo di solidarietà
residuale. In particolare,
si pone l’attenzione sulle seguenti novità. In considerazione dell’avvenuto
ampliamento della platea dei datori di lavoro destinatari del Fondo anche ai
soggetti con forza aziendale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti,
sono ad includersi nell’ambito di applicazione anche le aziende con le
seguenti classificazioni:
In merito alla
individuazione dell’ambito di applicazione, rimangono ferme le indicazioni
già fornite con la precedente circolare n. 79/2015. In particolare,
con riferimento a quanto esposto nel paragrafo 2 della circolare n. 79/2015,
si conferma che le imprese operanti nel settore dell’artigianato e che hanno
le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla legge n.
443/1985, sono obbligatoriamente iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale
alternativo dell’Artigianato (decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 9 gennaio 2015 n. 86986, pubblicato sulla G.U. n.56 del
9-3-2015). Le stesse, pertanto, non sono comprese nell’ambito di applicazione
del Fondo di integrazione salariale indipendentemente dal contratto
collettivo applicato. Rientrano,
altresì, nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà
dell’Artigianato anche le Confederazioni di settore e le Società di servizio
alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i
correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale,
indipendentemente dal settore di inquadramento. Le imprese prive
delle caratteristiche di cui alle legge n. 443/1985, se operanti in settori
non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o da altri
fondi di solidarietà, anche nel caso in cui applichino i contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative del settore artigiano, saranno iscritte al Fondo di
integrazione salariale nel caso in cui occupino più di cinque dipendenti. Si precisa che
sono esclusi dall’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale
gli operai e impiegati dipendenti da titolari iscritti negli elenchi dei
coltivatori diretti. Tali dipendenti risultano essere destinatari dei
trattamenti delle integrazioni salariali agricole di cui all’articolo 8 della
legge n. 457/1972. Si sottolinea
che le specifiche contenute nella nuova tabella allegata alla presente
circolare hanno natura non esaustiva ma meramente indicativa dei datori di
lavoro iscrivibili al Fondo di integrazione salariale. |
2.2 Requisito
dimensionale del datore di lavoro
Al Fondo di
integrazione salariale contribuiscono unicamente i datori di lavoro che
impiegano mediamente più di cinque dipendenti. La soglia dimensionale deve
essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel
semestre precedente.
In coerenza con le
disposizioni di cui all’art. 2, c. 2, del decreto interministeriale in oggetto,
nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere
ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio,
dirigenti, ecc.) compresi gli apprendisti con esclusione dei lavoratori con
contratto di inserimento e reinserimento lavorativo (cfr. msg n. 548/2016).
I lavoratori a
tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori
dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con
arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del D.lgs n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono
conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre,
secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del citato D.Lgs n. 81/2015.
In presenza di
lavoratori ripartiti, gli stessi sono computati nell’organico aziendale come
parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole disciplinanti
il job sharing.
Il lavoratore
assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e
puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua
sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà
computato il sostituto.
Nel determinare la
media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di
sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova
costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se
inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla
forza occupazionale di detto mese.
Si evidenzia che
il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può
comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione
del numero delle unità occupate in più o fino a cinque: in tal caso l'obbligo
sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati
occupati, in media, più di cinque dipendenti e non sussiste nel periodo di paga
successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a cinque
dipendenti.
3. Destinatari del
Fondo di integrazione salariale
A norma dell’art.
3, c. 1, del D.I. n. 94343/2016, sono destinatari
delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale i lavoratori con
contratto di lavoro subordinato, ricompresi gli apprendisti con contratto di
lavoro professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a
domicilio. Restano inoltre esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i
lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Si sottolinea che,
al fine di poter beneficiare delle prestazioni del Fondo di integrazione
salariale, è richiesto che i suddetti lavoratori abbiano – alla data di
presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione
salariale – un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità
produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda.
Sono compresi al
suddetto fine i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività
e infortuni e, in applicazione degli indirizzi emersi dalla giurisprudenza,
(Corte di Cassazione: pronunce n.16235/2002 e n.453/2003) anche i periodi di
maternità obbligatoria.
Vanno, inoltre,
computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di
articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo
settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate
sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza
soluzione di continuità.
In caso di cambio
di qualifica del lavoratore, l’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità
produttiva è considerata in modo unitario e pertanto si considera anche il
periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica
precedentemente posseduta dal lavoratore, in quanto l’art.1, c. 2, del decreto
legislativo n. 148/15 fa riferimento all’anzianità lavorativa maturata dal
lavoratore presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il
trattamento di integrazione salariale.
In caso di
trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., ai fini della verifica
della sussistenza del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro dei 90
giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l’imprenditore
alienante.
Il requisito dei
90 giorni è escluso, per gli eventi oggettivamente non evitabili, in tutti i
settori produttivi e, quindi, non solo nel settore industriale, come
originariamente previsto dall’articolo 1, c. 2, del D.lgs
148/2015.
Per quanto non
diversamente specificato si rimanda, nei limiti della compatibilità, a quanto
disciplinato nelle circolari 197/2015 e 139/2016.
4. Nozione di
unità produttiva
In ossequio al
nuovo regime normativo delineato dal D.lgs 148/2015,
la nozione di unità produttiva assume rilevante importanza anche per i
trattamenti garantiti dal Fondo di integrazione salariale. L’unità produttiva,
infatti, è utilizzata quale parametro di riferimento per la sussistenza del
diritto alla prestazione relativamente ai seguenti ambiti:
·
computo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90
giorni dalla data di presentazione della domanda (art. 3, c. 1, D.I. n. 94343/2016);
·
computo dei limiti temporali massimi complessivi di
utilizzo della prestazione, relativamente al limite del quinquennio mobile
(art. 8, D.I. n. 94343/2016);
·
computo del limite delle 26 settimane nel biennio mobile
per l’assegno ordinario (art. 7, c. 3, D.I. n.
94343/2016);
·
computo del limite di un terzo delle ore lavorabili in
tema di assegno ordinario (art. 12, c. 5, D.lgs
148/2015);
·
computo del limite 12 mesi in un biennio mobile per
l’assegno di solidarietà (art. 6, c. 3, D.I. n.
94343/2016);
·
computo della riduzione media oraria e della percentuale
di riduzione complessiva per singolo lavoratore per l’assegno di solidarietà
(art. 6, c. 4, D.I. n. 94343/2016).
Infine, il
concetto di unità produttiva è utilizzato per individuare le strutture
territoriali INPS competenti per il pagamento della prestazione.
Ai fini di un
corretto inquadramento dell’unità produttiva (i cui dati identificativi devono
essere comunicati dal datore di lavoro tramite le apposite procedure
telematiche disponibili sul sito internet dell’Istituto) e alla conseguente
valorizzazione di tale informazione nel flusso Uniemens,
nel rinviare a quanto specificato al par. 1.4 della circ. n. 197 del 2 dicembre
2015 e al msg. n. 7336 del 07 dicembre 2015, appare utile ribadire, sul piano
operativo, quanto segue.
Il datore di
lavoro che intende accedere alle prestazioni garantite dal FIS deve provvedere
al censimento dell’Unità Produttiva interessata alla richiesta di prestazione
in anagrafica soggetto contribuente. Tale informazione è da inserire
obbligatoriamente nella domanda di prestazione e nel Flusso Uniemens
non appena sarà reso disponibile.
Il numero
progressivo dell’unità produttiva rilasciato dall’Istituto dovrà essere
obbligatoriamente indicato nell’elemento <UnitaOperativa>
della sezione <DatiIndividuali> del flusso UniEmens. Qualora, vi sia un’unica unità produttiva,
coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell’apposito campo sarà
uguale a “0” (zero).
5. Prestazioni
A norma dell’art.
29, c. 3, del D.lgs 148/2015, il Fondo di
integrazione salariale garantisce le seguenti due prestazioni:
·
l’assegno di solidarietà di cui al comma 31 del medesimo D.lgs (disciplinato dall’art. 6 del D.I.
n. 94343/2016);
·
l’assegno ordinario di cui al comma 30 del medesimo D.lgs, come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori
dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici
dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio
delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro (disciplinato dall’art.
7 del D.I. n. 94343/2016).
Il Fondo di
integrazione salariale, al pari degli altri fondi di solidarietà di cui agli
artt. 26 e 27 del D.lgs 148/2015, stante il disposto
dell’art. 11 del D.I. n. 94343/2016, ha l’obbligo di
bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
Per tale motivo gli interventi sono concessi previa costituzione di specifiche
riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse acquisite.
Per garantire tale
equilibrio finanziario e la possibilità per il Fondo di erogare prestazioni nei
limiti delle risorse acquisite, il citato art. 11, al comma 3, prevede un
limite specifico di accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse del
Fondo. Le prestazioni da questo garantite, sono infatti determinate, per
ciascun datore di lavoro, in misura non superiore a quattro volte l’ammontare
dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto
delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso (c.d.
tetto aziendale).
Il medesimo
articolo, al comma 4, prevede, in via transitoria e allo scopo di consentire
l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività, una mitigazione
del limite suesposto, che andrà a regime nel 2022, modulandolo nel seguente
modo:
·
nessun tetto aziendale per gli eventi di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa decorrenti nell’anno 2016;
·
dieci volte l’ammontare della contribuzione ordinaria
dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per
gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti
nell’anno 2017;
·
otto volte l’ammontare della contribuzione ordinaria
dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per
gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti
nell’anno 2018;
·
sette volte l’ammontare della contribuzione ordinaria
dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per
gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti
nell’anno 2019;
·
sei volte l’ammontare della contribuzione ordinaria
dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per
gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti
nell’anno 2020;
·
cinque volte l’ammontare della contribuzione ordinaria
dovuta, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo, per
gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti
nell’anno 2021.
Tabella riepilogativa tetti
aziendali del FIS – si applicano agli eventi che iniziano nell’anno ·
2016
Nessun
tetto ·
2017
10 volte ·
2018
8 volte ·
2019
7
volte ·
2020
6 volte ·
2021
5 volte ·
2022 in
poi 4
volte |
Alle prestazioni
garantite dal Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
vigenti in materia di integrazioni salariali ordinarie.
Infine, per meglio
razionalizzare le risorse del Fondo, gli importi necessari a coprire i periodi
di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, saranno stimati
dall’Istituto sulla base delle ore richieste e del numero dei lavoratori
coinvolti.
Una volta emesso
il provvedimento di concessione del direttore di sede (o dirigente delegato)
tali importi saranno resi disponibili al datore di lavoro richiedente e,
conseguentemente, saranno sottratti alla disponibilità del Fondo.
Compatibilità
con i trattamenti in deroga e con in contratti di solidarietà di tipo B per
l’anno 2016 Con note n.
3223/2016 e n. 3763/2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha specificato che i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione
della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale possono scegliere
di accedere, nei limiti temporali e finanziari previsti dalle rispettive
normative, agli ammortizzatori sociali in deroga o al contributo di
solidarietà di cui all’art. 5, del D.L. n. 148/1993, convertito nella legge
236/1993 ovvero alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione
salariale. Così come
precisato con circ. n. 56/2016: ·
ai fini del computo dei rispettivi periodi di
fruizione, i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma; ·
il datore di lavoro non può presentare domande di
integrazione salariale in deroga o domande per il contributo di solidarietà e
domande per i trattamenti garantiti dal Fondo di integrazione salariale
aventi ad oggetto periodi d’intervento parzialmente o totalmente coincidenti. Sarà cura
dell’Istituto verificare che la fruizione da parte del datore di lavoro degli
istituti sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni
corrisposte. |
5.1 Assegno di
solidarietà
L’assegno di
solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori
dipendenti da datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze
di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui
all’art. 24 della legge n. 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi
individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che
stabiliscono una riduzione di orario.
Decorrenza
della prestazione L’assegno di
solidarietà decorre: ·
per eventi di riduzione di attività lavorativa
verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di
datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti già
rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale; ·
per eventi di riduzione di attività lavorativa
verificatisi dal 30 marzo 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori
di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti inizialmente non
rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale in quanto non
organizzati in forma di impresa; ·
per eventi di riduzione di attività lavorativa
verificatisi dal 1° luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori
di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a 15 dipendenti. |
L’assegno di
solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio
mobile. Al fine della verifica di quest’ultimo si calcolano le 103 settimane a
ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale
arco di tempo sono state già usufruite 52 settimane di riduzione, la domanda
non potrà essere accolta.
In ogni caso la
riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario
giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun
lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non
può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale
l’accordo di solidarietà è stipulato.
Gli accordi
collettivi aziendali, nell’eventualità sia necessario soddisfare temporanee
esigenze di maggior lavoro, devono inoltre specificare le modalità attraverso
le quali il datore di lavoro può modificare in aumento, sempre nei limiti del
normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato,
naturalmente, comporta una corrispondente riduzione dell’assegno di
solidarietà.
Per l’ammissione
all’assegno di solidarietà i datori di lavoro devono presentare domanda
esclusivamente in via telematica alla struttura territoriale INPS competente
per unità produttiva entro sette giorni dalla data dell’accordo sindacale e la
riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno
successivo alla data di presentazione della domanda.
Pertanto a titolo
esemplificativo:
·
Accordo concluso il 7 gennaio 2016;
·
Data termine presentazione domanda: 14 gennaio 2016;
·
Domanda presentata il 13 gennaio 2016;
·
Decorrenza riduzioni: entro il 12 febbraio 2016.
La domanda deve
essere presentata, con le modalità indicate nella circolare 122/2015 così come
integrata dal par. 14 della circ. 201/2015, allegando la seguente
documentazione:
·
l’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione
dell’orario di lavoro con l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di
orario sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro;
·
l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva,
integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale
e alle altre informazioni presenti nel file in formato .CSV
reperibile nell’area download della procedura.
L’elenco dei
lavoratori, a norma dell’art. 6, c. 7, del D.I.
94343/2016, sarà inviato dall’INPS alle Regioni e Province autonome, per il
tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini
dell’attività e degli obblighi, in tema di condizionalità e politiche attive
del lavoro, di cui all’art. 8, c. 1, del D.lgs
148/2015.
A norma dell’art.
6, c. 9, del D.I. 94343/2016 l’assegno di solidarietà
è autorizzato, previa istruttoria, alla luce dei criteri direttivi riferiti
alla causale del contratto di solidarietà individuati nel decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016 per
l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria da
emettere ai sensi del D.lgs 148/2015, così come
illustrati nella circolare del Ministero del Lavoro n. 24 del 5 ottobre 2015 e
nella nota integrativa alla predetta circolare n. 30 del 9 novembre 2015.
5.2 Assegno
ordinario
L’assegno
ordinario è una prestazione a sostegno del reddito che il Fondo garantisce,
oltre all’assegno di solidarietà, ai dipendenti di datori di lavoro che
occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel
semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario
di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività per le seguenti
causali:
1. situazioni aziendali dovute a eventi
transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie
stagionali;
2. situazioni temporanee di mercato;
3. riorganizzazione aziendale;
4. crisi aziendale, ad esclusione dei
casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.
Il legislatore
identifica, dunque, gli eventi che possono giustificare il ricorso all’assegno
ordinario con le causali previste dalla normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie di cui ai punti 1 e 2 (ad eccezione delle intemperie
stagionali) o straordinarie di cui ai punti3 e 4 (ad eccezione del
contratto di solidarietà), illustrate nella circolare n. 139 del 01 agosto 2016
(ordinarie) e nelle circolari n. 24 del 5 ottobre 2015 e n. 30 del 9 novembre
2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (straordinarie).
L’art. 7, c. 6,
del D.I. n. 94343/2016, rinvia, per la valutazione
delle istanze di accesso all’assegno ordinario, per quanto riguarda le causali
della CIGO, ai criteri individuati nel Decreto
ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016 e, per quanto riguarda le causali
della CIGS, i criteri individuati nel Decreto del
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016
adottato per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni
straordinaria, con riferimento alle causali della riorganizzazione e della
crisi aziendale.
Ciascun intervento
per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali suelencate,
è corrisposto fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
Al fine della
verifica del biennio mobile si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine
della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono
state già usufruite 26 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere
accolta.
Stante l’applicabilità
nei limiti della compatibilità della disciplina in materia di cassa
integrazione guadagni ordinaria, espressamente prevista dall’art. 7, c. 9, del D.I. n. 94343/2016, all’assegno ordinario sono, inoltre,
applicabili le seguenti disposizioni stabilite dall’art. 12 del D.lgs 148/2015:
·
il datore di lavoro che abbia fruito di 26 settimane
consecutive di assegno ordinario, può proporre una nuova domanda, per la
medesima unità produttiva per la quale l’assegno è stato concesso, solo qualora
sia trascorso un periodo di almeno 78 settimane di normale attività lavorativa;
·
in ogni caso, nei limiti di durata di 26 settimane in
un biennio mobile, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale
eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile;
·
gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non
sono considerati nel predetto computo delle 26 settimane nel biennio mobile, ad
eccezione dei trattamenti richiesti da imprese industriali e artigiane dell’edilizia
e affini, imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o
lavorazione di materiale lapideo e imprese artigiane che svolgono attività di
escavazione e di lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che
svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e
organizzazione distinte dalla attività di escavazione). Si precisa che tale
esclusione è rilevante ai soli fini del computo delle 26 settimane nel biennio
mobile. Pertanto, i periodi di integrazione salariale determinati da eventi
oggettivamente non evitabili sono invece computati ai fini della durata massima
complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile (art. 4, c. 1, D.lgs n. 148/15) e ai fini del calcolo del limite di un
terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile (art. 12, c. 5). Ciò in
considerazione del fatto che tali ultimi limiti rappresentano non un limite di
durata, ma un limite di carattere quantitativo relativo al periodo massimo
complessivo di fruizione sia dell’assegno ordinario che dell’assegno di
solidarietà, sia al numero massimo di ore di integrazione salariale
autorizzabili.
La domanda di
accesso all’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, deve
essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione
all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni
dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Entrambi i termini
su richiamatati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi
non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di
presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della stessa e, nel caso di
presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza
della prestazione.
In caso di
presentazione tardiva, in virtù del generale richiamo all’applicazione della
normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, prevista dall’art.
30, c. 1 del d.lgs 148/15, si applica il disposto di
cui all’art. 15, c. 3, in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione
salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto
alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).
Per il computo dei
termini di presentazione della domanda, si tiene conto della disciplina
generale dettata dall’art. 2963 del c.c. pertanto:
·
non si computa il giorno nel corso del quale cade il
momento iniziale del termine;
·
se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di
diritto al giorno seguente non festivo.
Esempi di
termini di presentazione tardiva della domanda Per il periodo
di sospensione dal 01/01/2016 al 31/03/2016 il termine ultimo utile per la
presentazione della domanda è il 16/01/2016. Per effetto dell’applicazione
del richiamato disposto di cui all’art. 15, c. 3, la presentazione della
domanda oltre tale termine non comporta la perdita del diritto alla
prestazione, ma uno slittamento del termine di decorrenza della stessa, che
può decorrere non prima di una settimana dalla presentazione della domanda
(cioè dal lunedì della settimana precedente). Così,
continuando nell’esempio sopra riportato, l’eventuale presentazione della
domanda in data 20/01/2016, oltre il termine ordinatorio indicato dalla
norma, comporta la decorrenza della prestazione dal giorno lunedì 11/01/2016.
In quest’ultimo caso il datore di lavoro dovrà comunicare le ore di
sospensione/riduzione dell’attività lavorativa riferite al periodo non
indennizzabile dal 01/01/2016 al 10/01/2016. |
In caso di
presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare le ore
non indennizzabili, ovverosia le ore di sospensione/riduzione effettuate dalla
data di inizio della sospensione/riduzione richiesta in domanda al lunedì della
settimana precedente la data di presentazione della domanda, utilizzando il
modello allegato (all. 2).
La domanda deve
essere presentata, con le modalità indicate nella circolare n. 122/2015, così
come integrata dalle circolari n. 201/2015 e n. 22/2016. Al momento della
presentazione dell’istanza è necessario dare contezza dell’assolvimento degli
obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 del D.lgs 148/2015. Pertanto, alla stessa deve essere allegato,
a seconda della causale invocata, la comunicazione preventiva o il verbale di
esame congiunto o l’accordo sindacale.
5.3 Misura delle
prestazioni
La misura delle
prestazioni per le ore di lavoro non prestate è calcolata in modo equivalente a
quanto previsto per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria,
secondo le modalità esposte nell’allegato 1 della circolare 197/2015.
A norma degli
artt. 6, c. 2 e 7, del D.I. n. 94343/2016, l’importo
dell’assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario sono calcolati ai sensi
dell’art. 3, del D.lgs 148/2015 e quindi in misura
pari all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il
limite dell’orario contrattuale. L’importo così determinato è ridotto, a norma
dell’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dell'importo derivante
dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli
apprendisti, ad oggi pari al 5,84 per cento, e non può superare gli importi
massimi mensili determinati dall’art. 3, c. 5, del D.lgs
148/2015 così come di seguito riportati:
Trattamenti di integrazione
salariale (circ. 48/2016) |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo al netto del 5,84%
(euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 |
Basso |
971,71 |
914,96 |
Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.167,91 |
1.099,70 |
Tali importi,
nonché la retribuzione mensile di riferimento, con effetto dal 1° gennaio di
ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, sono aumentati nella misura del 100
per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
La riduzione di
cui all’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 rimane nella disponibilità
del Fondo.
5.4 Durata massima
complessiva della prestazione
Per espressa disposizione
dell’art. 39 del D.lgs 148/2015, al Fondo di
integrazione salariale si applica l’art. 4, c.1, in tema di durata massima
complessiva della prestazione.
A tal fine, l’art.
8, c. 1, del D.I. n. 94343/2016, dispone che per
ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di
solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un
quinquennio mobile.
Lo stesso
articolo, al comma 2, pone tuttavia un’eccezione a tale limite, laddove dispone
che, ai fini della durata massima complessiva, la durata dell’assegno di
solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato
nella misura della metà. Oltra tale limite la durata dei trattamenti viene
computata per intero.
Pertanto, sulla
base del richiamato disposto, a titolo esemplificativo sarà possibile, nel
rispetto del biennio mobile riferito alle singole prestazioni, avere le
seguenti durate massime, anche se non continuative, nel quinquennio mobile:
·
36 mesi di assegno di solidarietà;
·
24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri
6 mesi di assegno ordinario;
·
24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi
di assegno di solidarietà.
5.5
Autorizzazioni, pagamenti e rimborsi delle prestazioni
Gli interventi ed
i trattamenti garantiti dal Fondo di integrazione salariale, sono definiti con
provvedimento del direttore di sede (o del dirigente delegato), con riferimento
alla struttura territoriale INPS competente in relazione all’unità produttiva.
Pertanto, i
direttori di sede (o il dirigente delegato) avranno l’esclusiva competenza in
merito all’emissione del provvedimento di definizione (accoglimento,
accoglimento parziale o reiezione) delle istanze di assegno ordinario e di
assegno di solidarietà.
In caso di aziende
plurilocalizzate il provvedimento di concessione è
comunque unico ed è emesso dal direttore di sede (o dirigente delegato)
competente in relazione alla struttura territoriale INPS nell’ambito del cui
territorio insiste la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il
datore di lavoro ha richiesto l’accentramento contributivo.
A fronte del
provvedimento di definizione emesso dal direttore di sede (o dirigente
delegato) la struttura territoriale INPS competente in relazione all’unità
produttiva emette conforme autorizzazione, propedeutica al pagamento diretto o
alle operazioni di conguaglio o rimborso delle somme anticipate dal datore di
lavoro.
In caso di aziende
plurilocalizzate, a fronte dell’unico provvedimento di
concessione, saranno emesse, dalle strutture territoriali INPS competenti per
unità produttiva, tante autorizzazioni quante sono le unità produttive.
Strutture
INPS territorialmente competenti alla definizione delle istanze 1)
Unità produttiva ubicata nella medesima provincia dove è iscritto il datore
di lavoro: la struttura INPS territorialmente competente alla definizione
dell’istanza è quella presso cui è iscritto il datore di lavoro; 2)
unità produttiva ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritto
il datore di lavoro: la struttura INPS territorialmente competente alla definizione
dell’istanza è quella presso cui è ubicata l’unità produttiva; 3)
in caso datori di lavoro plurilocalizzati: la struttura INPS territorialmente compente alla definizione
dell’istanza è quella nel cui territorio insiste la sede legale del datore di
lavoro o presso la quale il medesimo ha richiesto l’accentramento
contributivo. Una volta emesso il provvedimento di definizione le strutture
INPS territorialmente competenti in relazione alla singola unità produttiva,
come individuate ai precedenti punti 1) e 2), emetteranno conforme
autorizzazione al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate dal datore
di lavoro ovvero, nei casi espressamente previsti, al pagamento diretto. |
Soggetti
legittimati all’adozione del provvedimento di definizione delle istanze
(accoglimento, accoglimento parziale, reiezione) La competenza
esclusiva alla definizione delle istanze di accesso alle prestazioni
garantite dal Fondo è attribuita, per quanto riguarda le Direzioni
metropolitane/provinciali e le Filiali di coordinamento, ai direttori delle
strutture in questione, in riferimento sia alle istanze per le quali le
medesime sono territorialmente competenti, sia alle istanze presentate presso
le agenzie complesse, territorialmente afferenti. La definizione
delle istanze, per ragioni di carattere operativo-funzionale, può comunque
essere delegata formalmente, mediante ordine di servizio, ad un dirigente di
sede, dal Direttore metropolitano/provinciale e di Filiale di coordinamento. |
L’intero iter istruttorio sarà gestito da
un’apposita procedura in corso di predisposizione, della quale, con successivo
messaggio, saranno date le relative istruzioni operative.
Ai trattamenti
garantiti dal Fondo di integrazione salariale, in tema di pagamenti e rimborso
delle prestazione, a norma dell’art. 39 del D.lgs
148/2015, si applicano le medesime disposizioni vigenti in materia di cassa integrazioni guadagni stabilite dall’art. 7, commi da 1 a
4, del medesimo decreto legislativo.
Pertanto, il
pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla
fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da
questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi
dovuti e prestazioni corrisposte.
A tal ultimo fine,
il legislatore ha stabilito all’art 7, c. 3, del D.lgs
148/2015 dei termini perentori per il conguaglio o le richieste di rimborso
delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro.
In ottemperanza al
suindicato articolo, tali richieste, a norma dell’art. 9, c. 3, del D. I. n.
94343/2016 devono essere effettuate, a pena di decadenza entro sei mesi:
·
dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza
del termine di durata.
Esempio:
·
periodo di autorizzazione assegno ordinario dal 16/06/2016 al 15/06/2017;
·
data autorizzazione INPS: 20/07/2016;
·
data decorrenza termine: 30/06/2017 (fine del periodo di paga in corso alla
scadenza del termine di durata);
·
termine di decadenza: 31/12/2017;
·
ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza dicembre 2017.
·
Dalla data del provvedimento di concessione, se successivo al periodo di
paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Per data
del provvedimento di concessione si intende la data dell’autorizzazione,
rilasciata dalla competente struttura territoriale INPS, propedeutica al
conguaglio o al rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro.
Esempio:
·
periodo di autorizzazione assegno ordinario: dal 16/06/2016 al 15/06/2017;
·
data autorizzazione INPS: 20/07/2017;
·
data decorrenza termine: 20/07/2017 (data autorizzazione INPS successivo al
periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata);
·
termine di decadenza: 21/01/2018;
·
ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza gennaio 2018.
Una volta
intervenuto il termine decadenziale come sopra
illustrato, il conguaglio non sarà più operabile né su denuncia ordinaria né su
flussi di regolarizzazione.
Nelle more del
completamento della procedura che dovrà occuparsi della gestione end to end del processo
amministrativo sotteso all’erogazione delle prestazioni a carico dei fondi di
solidarietà e delle opportune istruzioni Uniemens per
procedere al pagamento a conguaglio delle stesse, al fine di garantire
continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario, in
fase di prima applicazione, il pagamento dell’assegno ordinario e dell’assegno
di solidarietà avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.
Con successivo
messaggio verrà resa nota la data a decorrere dalla quale il pagamento delle
prestazioni sarà anticipato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto,
alla fine di ogni periodo di paga. Il datore di lavoro provvederà a porre a
conguaglio l’importo anticipato nella denuncia contributiva mensile.
5.6 Contribuzione
correlata
Per le prestazioni
garantite dal Fondo, lo stesso provvede a versare la contribuzione correlata
alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.
La contribuzione
dovuta è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4
novembre 2010, n. 183 ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione,
ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della misura.
Pertanto, il
valore retributivo da considerare per il calcolo “è pari all'importo della
normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione
lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve
essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi
ricorrenti e continuativi”.
Le somme
occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla
base dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione del
lavoratore.
Detta aliquota
verrà computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto
percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia
di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n.
384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.
Per i nuovi
iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro
che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del
massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo
2, c. 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2016 è
pari a € 100.324,00,00.
6. Finanziamento
delle prestazioni
6.1. Contribuzione
ordinaria
Le prestazioni
erogate dal Fondo di integrazione salariale e coincidenti con l’assegno di
solidarietà e l’assegno ordinario di cui agli artt. 6 e 7 del decreto di
adeguamento del Fondo medesimo sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio
2016, dai seguenti contributi:
a) per i datori di
lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, un contributo
ordinario dello 0,65 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini
previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a
domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico
del lavoratore;
b) per i datori di
lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti, un
contributo ordinario dello 0,45 percento della retribuzione mensile imponibile
ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i
lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un
terzo a carico del lavoratore.
I criteri di
computo dei limiti dimensionali sono stati descritti al paragrafo 2.2.
I datori di lavoro
rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, che
abbiano una media occupazionale maggiore di cinque dipendenti, sono tenuti a
versare il contributo ordinario di finanziamento nella misura di cui alla lett. b), c. 1, dell’art. 10 del decreto in oggetto (0,45%)
a far data dal 1° gennaio 2016. A decorrere dalla medesima data, i datori di
lavoro, analogamente rientranti nella disciplina del Fondo di cui si tratta,
con una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenuti a
versare il contributo di finanziamento nella misura di cui alla lett. a), c. 1, del citato art. 10 (0,65%).
Come precisato dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota prot.
n. 40/8475 del 14 aprile 2016, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs n. 148/2015 la contribuzione ordinaria di finanziamento
ai Fondi di solidarietà è applicata soltanto alla categoria degli apprendisti
con contratto di apprendistato professionalizzante.
L’esonero
contributivo che riguarda gli apprendisti assunti con differente tipologia
contrattuale decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (settembre 2015). Le istruzioni
operative relative alla modalità di recupero di eventuali somme indebitamente
versate sono state fornite con messaggio n. 3112/2016.
Si precisa che
tali indicazioni attengono al solo aspetto contributivo mentre, per quanto
attiene al computo dei lavoratori si applicherà l’articolo 26, c. 7, del
decreto legislativo n. 148/2015 che stabilisce che “ai fini del raggiungimento
della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti”. Pertanto,
tutte le tipologie di apprendistato concorrono al raggiungimento del requisito occupazionale
fissato in alcuni decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà.
Ai contributi di
finanziamento di cui si tratta si applicano le disposizioni vigenti in materia
di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l’articolo 3, c. 9, della
legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
6.2 Contribuzione
addizionale
L’art. 29, c. 8,
del D.lgs 148/2015, dispone che qualora siano
previste le prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà, è dovuto
dal datore di lavoro che ricorra alle sospensioni o riduzioni di attività
lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni
perse, nella misura del 4 per cento della retribuzione persa. Si ricorda, per
completezza, che la stessa è pari alla differenza tra la retribuzione che il
lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti gli eventi
tutelati e quella che effettivamente viene data in rapporto all'orario ridotto
o sospeso.
A norma dell’art.
33, c. 4, al contributo di finanziamento così individuato si applicano le
disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad
eccezione di quelle relativa agli sgravi contributivi.
Le richieste e il
recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti
effettuati dall’Istituto o dei conguagli avverranno con le medesime modalità
operative previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento
della Cassa integrazione guadagni. Le modalità applicative saranno comunicate con
separato messaggio.
7. Adempimenti
procedurali
7.1. Codifica
Aziende
I datori di lavoro
rientranti nell’ambito di applicazione del D.I.
94343/2016 continueranno ad essere contraddistinti dal c.a. “0J”, che, dal 1
gennaio 2016, assume il significato di “azienda tenuta al versamento dei
contributi ex D.I. n. 94343/2016 (Fondo integrazione
salariale)”.
A tal proposito si
procederà ad attribuire il codice di autorizzazione “0J” (zero J) ai datori di lavoro potenzialmente interessati, a prescindere dal
requisito dimensionale, tra quelli inseriti nella tabella allegata e cui
l’ambito di applicazione è stato esteso come da
indicazioni al punto 2.1 e a quelli precedentemente esclusi in quanto datori di
lavoro non imprese. Tale attribuzione avverrà in automatico, a cura della
Direzione Generale. I medesimi potranno visualizzare l’avvenuta attribuzione
del codice “0J” sul Cassetto previdenziale Aziende.
Si rappresenta
che, come riportato nella circolare n. 100/2014, il codice di autorizzazione
“0J” era stato attribuito centralmente alle imprese potenzialmente interessate
al Fondo residuale già inserite nelle tabelle allegate ai messaggi n. 6897/2014
e n. 8673/2014, a prescindere dal requisito dimensionale. Per tali aziende,
pertanto, non si procederà a nuova attribuzione centralizzata. Le sedi sono
inviate a verificare il corretto mantenimento del codice di autorizzazione.
Tuttavia, in
considerazione della natura non esaustiva ma meramente indicativa delle
specifiche contenute nella nuova tabella allegata alla presente circolare, le
strutture INPS interessate sono autorizzate ad attribuire, autonomamente, il
c.a. “0J” anche a tipologie di datori di lavoro non riportate espressamente
nell’elencazione di cui alla tabella, ma in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa (e resi noti dall’Istituto con le relative disposizioni
amministrative) ai fini dell’iscrizione al Fondo di integrazione salariale (es.
datori di lavoro appartenenti ai settori non rientranti nel campo di
applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale; datori di
lavoro non rientranti tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
c. 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, etc.).
Poiché il
contributo è mensilmente dovuto solo dai datori di lavoro che hanno occupato
mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente, in presenza del
codice di autorizzazione “0J” il controllo del requisito occupazionale di più
di 5 dipendenti nel semestre sarà effettuato dalla procedura automatizzata
secondo le modalità previste al paragrafo 2.2.
I datori di lavoro
che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e
realizzano il requisito occupazionale di più di cinque dipendenti computando i
lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle
strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione alle
matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite, oppure l’eventuale
modifica, del seguente codice di autorizzazione:
“6G” che
assume il nuovo significato di “Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che
opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di
integrazione salariale”.
Ai fini della
corretta applicazione dell’aliquota contributiva, i datori di lavoro che operano
con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il
requisito occupazionale di più di quindici dipendenti computando i lavoratori
denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture
territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione alle matricole
con numero di dipendenti inferiore a tale limite, oppure l’eventuale modifica,
del seguente codice di autorizzazione:
“2C” che
assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al
versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà”, nel caso di
azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni.
Si evidenzia che è
stato necessario istituire due diversi codici di autorizzazione
per le aziende che realizzano il requisito occupazionale computando i
lavoratori denunciati su più matricole, in quanto, come esplicitato nel
paragrafo 6.1 della presente circolare, le aliquote contributive sono
differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti
occupazionali. In entrambi i casi viene escluso, da parte della procedura, il
controllo del limite occupazionale. Ogni variazione della media occupazionale
tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione dovrà essere
comunicata alla sede Inps competente a cura del datore di lavoro.
Si ricorda che,
qualora un medesimo datore di lavoro eserciti attività plurime connotate da
autonomia funzionale, gestionale e organizzativa e, quindi, classificate in
settori diversi, il requisito occupazionale – di norma - deve essere
determinato in relazione al numero di dipendenti distintamente occupati in
ognuna delle attività.
È opportuno tenere
presente che tale distinzione sussiste in presenza di attività ascrivibili a
tutele salariali differenziate tra Cassa integrazione e Fondi di solidarietà.
Alla luce della
ratio delle disposizioni di cui al D.lgsn.148/2015 e in via eccezionale
rispetto ai criteri appena illustrati, laddove - per l’esercizio di attività
economiche autonome l’una dall’altra - si è in presenza di inquadramenti
previdenziali in ambiti diversi, sprovvisti di ammortizzatori sociali (CIGO/CIGS/Fondi di solidarietà),
rispetto ai quali opera il Fondo di integrazione salariale--ai fini del
requisito occupazionale (+5 o +15 dipendenti), dovranno essere sommati tutti i
lavoratori mediamente occupati (senza arrotondamenti) nelle posizioni aperte in
relazione alle attività in questione (es. 1 posizione nel Commercio con 3,83 dip. in media e 1 posizione nel
Terziario con 1,33 dip. in
media - totale 5,16 dip. in
media).
7.2. Contributo
ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Come riportato nel
messaggio n. 306/2016, per le imprese con più di quindici dipendenti già
rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale,
l’aliquota contributiva pari allo 0,65% delle retribuzioni imponibili ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, è
stata aggiornata a far data dal 1° gennaio 2016.
Viceversa, per i
datori di lavoro con media occupazionale tra più di 5 e 15 dipendenti, a
decorrere dal mese di ottobre 2016, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria, pari allo 0,45%, sarà
calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai
fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei
dirigenti, con differenziazione delle aliquote descritte al paragrafo 5.
Per i datori di
lavoro con limite dimensionale tra 5 e 15 dipendenti computato con riferimento
al semestre precedente, in relazione ai contributi dovuti per le mensilità da
gennaio a settembre 2016, si forniscono le seguenti indicazioni per la
compilazione del flusso Uniemens.
Ai fini del
versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a
settembre 2016, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito>
– l’elemento <AltreADebito> ed indicando i
seguenti dati:
in <CausaleADebito> il codice “M149”
avente il significato di "Contributo ordinario Fondo di Integrazione
salariale gennaio-settembre 2016";
in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti,
esclusi i dirigenti;
in <SommaADebito> l’importo del
contributo, pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da >5 a 15
dipendenti).
Sono, inoltre,
tenuti alla regolarizzazione dei versamenti i datori di lavoro cui è stato
esteso l’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, ad opera
del D.I. n 94343/2016, con decorrenza 1° gennaio
2016, (es. datori di lavoro non costituiti in forma di impresa).
Ai fini del
versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a
settembre 2016, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito>
– l’elemento <AltreADebito> ed indicando i
seguenti dati:
in <CausaleADebito> il codice “M131” o
“M149”;
in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti,
esclusi i dirigenti;
in <SommaADebito> l’importo del contributo
pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da >5 a 15
dipendenti);
pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da >15 dipendenti);
Si fa presente che
la regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da gennaio
a settembre 2016, dovrà avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a
quello di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio
di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993,
circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Resta ferma la
possibilità, per gli interessati, di proporre istanza di rateazione dei debiti
contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio
degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione
della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento
anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare
ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino
istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese
successivo alla data di emanazione della presente circolare).
8. Amministrazione
del Fondo di integrazione salariale.
Ai sensi dell’art.
4 del D.I. n. 94343/2016, alla gestione del Fondo
provvede un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e cinque esperti designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a
livello nazionale.
Ai membri così
designati si affiancano due rappresentanti, con qualifica di dirigente,
rispettivamente in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
I membri del
comitato, per essere eletti, devono possedere specifici requisiti di competenza
e onorabilità individuati rispettivamente dagli artt. 37 e 38 del D.lgs 148/2015. Il Comitato è nominato con Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rimane in carica per quattro
anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato.
Ciascun componente non può durare in carica per più di due mandati. A tutti i
componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso
spese.
Il presidente del
Comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Alle riunioni del
Comitato partecipa il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore
generale o un suo delegato, con voto consultivo.
Le decisioni del
Comitato, assunte a maggioranza e con voto decisivo del presidente in caso di
parità, possono essere sospese da parte del direttore generale, laddove
evidenzino profili d’illegittimità.
Il provvedimento
di sospensione deve essere adottato entro cinque giorni e deve essere
sottoposto, con indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente
dell’INPS che, entro tre mesi, può stabilire se dare ulteriore corso alla
decisione o annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
Il Comitato
amministratore, così definito, gestisce il relativo Fondo di competenza, con i
seguenti compiti:
1. predisporre, sulla base dei criteri di
stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali,
preventivo e consuntivo, di gestione, corredati da una propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
2. fare proposte in materia di
contributi, interventi e trattamenti;
3. vigilare sull’affluenza dei
contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti,
nonché sull’andamento della gestione;
4. decidere in unica istanza sui ricorsi
in ordine alle materie di competenza;
5. assolvere ogni altro compito ad esso
demandato da leggi o regolamenti.
Il Comitato
amministratore del Fondo di integrazione salariale, a norma dell’art. 29, c. 5,
non esercita il compito di deliberare in ordine alla concessione degli
interventi e dei trattamenti. Come già evidenziato nel par. 4.5, i trattamenti
di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono autorizzati dalla struttura
territoriale INPS competente in relazione all’unità produttiva.
Con decreto
ministeriale 30 novembre 2015 è stato costituito il Comitato amministratore del
Fondo di solidarietà residuale, insediatosi in data 18 dicembre 2015. Con nota prot. 40/998.18-01-2016 Il Ministero del Lavoro ha chiarito
che il Fondo di integrazione salariale sarà gestito dal medesimo Comitato
amministratore che relativamente alle prestazioni garantite dal FIS cessa nella
funzione di deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei
trattamenti.
9. Equilibrio
finanziario dei fondi.
Il Fondo di
integrazione salariale non ha personalità giuridica, costituisce una gestione
dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
In attuazione
dell’art. 35 del D.lgs 148/2015, l’art. 11 del D.I. n. 94343/2016, espressamente dispone anche per il
Fondo di integrazione salariale l’obbligo di bilancio in pareggio e
l’impossibilità di erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
Pertanto, come già
anticipato nel par. 5, al fine di procedere con l’erogazione delle prestazioni
garantite dal Fondo, è necessario che vengano previamente costituite specifiche
riserve finanziarie, entro i limiti delle quali le prestazioni sono
concedibili.
A tal fine si
precisa che, continuando la gestione del Fondo residuale, nel Fondo di
integrazione salariale confluiscono le riserve finanziarie già costituite
presso il Fondo residuale.
Il Fondo ha
l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, sulla
base del quale il Comitato amministratore può proporre modifiche agli importi
delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione. Le modifiche
sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche
Sociali e dell’Economia e delle Finanze.
Tali modifiche
possono essere adottate anche in mancanza di proposta del Comitato
amministratore, sempre con decreto direttoriale, in caso di necessità di
assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fonte a prestazioni già
deliberate o da deliberare ovvero d’inadempienza del Comitato.
In ogni caso, in
assenza dell’adeguamento contributivo, l’INPS è tenuto a non erogare le
prestazioni in eccedenza.
10. Monitoraggio
della spesa
Il monitoraggio
della spesa sarà comunicato dall’Istituto al Comitato di gestione del Fondo per
il tramite di schede ad hoc
nelle quali verranno esposti i dati relativi alle risorse disponibili del Fondo
nonché il dato degli importi autorizzati. L’andamento del monitoraggio terrà conto
degli importi effettivamente fruiti. L’importo autorizzato, infatti, sarà
sostituito dall’importo effettivamente fruito dal momento in cui la prestazione
può considerarsi conclusa in quanto completato il pagamento (es. decadenza ex D.lgs
148/15; esaurimento dei beneficiari o delle ore autorizzate, etc. etc.).
Come
precedentemente anticipato, gli importi necessari a coprire i periodi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, saranno stimati dall’Istituto
sulla base delle ore richieste e del numero dei lavoratori coinvolti e saranno
sottratti alla disponibilità del Fondo una volta emesso il provvedimento di
concessione del direttore di sede (o dirigente delegato).
In caso di
pagamento diretto, i datori di lavoro, entro sei mesi dalla fine del periodo di
paga in corso allo scadere del termine di durata o entro sei mesi
dall’autorizzazione se successiva, devono comunicare i dati necessari
all’erogazione delle prestazioni così come autorizzate. Oltre tale termine i
pagamenti saranno considerati consolidati con conseguente rimessa alla
disponibilità del Fondo delle somme residue originariamente autorizzati. A tal
fine le Strutture territoriali provvederanno a chiudere le autorizzazioni
rilasciate, previa verifica con le aziende dell’esaurimento dell’inoltro degli SR 41 relativi ai periodi autorizzati.
In caso di
anticipazione da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio, stante il
termine decadenziale di cui al già citato art. 7, c.
3, una volta trascorsi i 6 mesi ivi previsti, le somme autorizzate e non
utilizzate saranno riacquisite alla disponibilità del Fondo.
11. Ricorsi
amministrativi
Avverso i
provvedimenti adottati dal Direttore di sede o suo delegato per le materie di
competenza è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore, al quale,
ai sensi dell’articolo 5, c. 1, lettera d) del decreto interministeriale,
spetta decidere in unica istanza.
I ricorsi devono
essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di integrazione
salariale, presso la Direzione generale dell’INPS e trasmessi all’INPS
esclusivamente tramite canale telematico accedendo ai Servizi OnLine del
Portale istituzionale www.inps.it.
Per una corretta
canalizzazione dell’istanza di ricorso è necessario, una volta effettuato
l’accesso a RiOL (Ricorsi on line) con PIN
dispositivo, selezionare le seguenti opzioni nell’ordine: Nuovo ricorso
Gestione Lavoratori Privati/Prestazioni a sostegno del reddito/Soggetto
richiedente prestazioni/contributo di solidarietà FIS.
12. Istruzioni
contabili
In applicazione
dell’art. 1, del D.I. n. 94343 del 3 febbraio 2016,
il Fondo di solidarietà residuale, già istituito presso l’Istituto con D.I. n. 79141 del 7 febbraio 2014 ed adeguato alle
disposizione del decreto legislativo n. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio
2016, assume la nuova denominazione di Fondo di integrazione salariale.
Pertanto, l’originaria denominazione della gestione contabile di riferimento,
istituita con la circolare n. 100 del 02/09/2014, viene così variata:
FR – “Fondo di integrazione salariale di cui
all’art. 29, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (D.I. n. 94343/2016), già Fondo di solidarietà residuale,
istituito ai sensi del D.I. n. 79141/2014”
Al fine di rilevare
contabilmente i contributi ordinari dovuti, nella misura pari allo 0,45% della
retribuzione imponibile, dalle aziende che occupano mediamente da più di cinque
a quindici dipendenti, rientranti nell’ambito di applicazione della normativa
in esame, per il finanziamento delle prestazioni di cui agli articoli 6 e 7,
del D.I. n. 94343/2016, si istituiscono i nuovi
conti:
FRR21111 per il
contributo ordinario di competenza degli anni precedenti, ai sensi dell’art.
10, c. 1, lettera b), del D.I. n. 94343/2016;
FRR21171 per il
contributo ordinario di competenza dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 10,
c. 1, lettera b), del D.I. n. 94343/2016.
La procedura di
ripartizione contabile dei DM movimenterà i medesimi conti, per la rilevazione,
altresì, delle somme valorizzate nel flusso UNIEMENS
con il nuovo codice causale “M149”, ai fini della regolarizzazione dei periodi
pregressi.
Per l’imputazione
dei contributi dovuti allo stesso titolo, ai sensi dell’art. 10, c. 1, lettera
a), del citato D.I., (aliquota dello 0,65%), dai
datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, anche in
corrispondenza della valorizzazione del codice UNIEMENS
“M131” (per le competenze arretrate), dovranno essere movimentati, a cura della
suddetta procedura automatizzata, i conti esistenti FRR21110 e FRR21170,
opportunamente ridenominati.
Le istruzioni
contabili atte alla rilevazione del contributo addizionale, dell’onere per le
prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale, nonché della
relativa contribuzione correlata da accreditare alle gestioni pensionistiche di
iscrizione dei lavoratori interessati, verranno fornite separatamente, in
occasione della definizione delle relative istruzioni operative.
Si riportano
nell’allegato n. 3 le variazioni intervenute al piano dei conti.
All. 1: Datori di lavoro rientranti nella disciplina del FIS
All. 2: Ore di sospensione/riduzione non indennizzabili
All. 3: Variazioni al piano dei conti
|
Il Direttore Generale |
|
Cioffi |
Tabella
Fondo integrazione salariale da 1° gennaio 2016
Settore |
CSC CA
|
Industria |
1.XX.XX con 4A e
se 3X solo tra +5 e ≤15 con 1D escluso se 1M o 3T e se 3X solo tra +5 e ≤15 con 1E o 1F
e se 3X solo tra +5 e ≤15 |
1.15.04 escluso se 2X |
|
1.15.05 e 1.15.06 con
2E solo tra +5 e ≤15 |
|
1.18.08 escluso se 1M |
|
1.19.01 – 1.20.01 –
1.21.01 |
|
Enti |
2.XX.XX con 0V (o comunque non pubblica
amministrazione) |
Credito, Assicurazioni, Tributi |
6.01.XX escluso se 3D o 3F 6.02.XX escluso se 2V 6.03.01 con 1L (se non rientranti nel Regolamento
del Fondo di solidarietà Tributi) |
Terziario |
7.01.XX -
7.02.XX – 7.03.01 solo tra +5
e ≤50 |
7.04.01 se
con 3X o 3B solo tra +5 e ≤50 |
|
7.05.01 – 7.05.02
–7.05.03 - 7.05.04 |
|
7.06.01 –
7.06.02 |
|
7.07.01 –
7.07.02 |
|
7.07.03 escluso se 9U |
|
7.07.04 |
|
7.07.05 se
con 3X solo tra +5 e ≤15 |
|
7.07.06 |
|
7.07.07 |
|
7.07.08 escluso se 9A
se 5J e 5K solo se +5 e ≤15 |
|
7.07.XX con 4A
e se con 5K e 5J solo se +5 e ≤15 |
|
7.07.09 escluso se 1M |
Sono escluse le
imprese rientranti nell’ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già
istituiti, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo
Poste italiane spa); 3F (Credito cooperativo); 2M (Società del gruppo FS); 4P
(Trasporto aereo e sistema aeroportuale); 2V (Assicurativo e di assistenza);
3D (Credito); 6L (Trasporto pubblico locale); 8V (Solimare); 2P (Ormeggiatori
e Barcaioli) |
Allegato N.2
OMISSIS
Allegato N.3
OMISSIS